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Portanova, la Procura Generale dello Sport ne chiede la radiazione

È stato presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo sanzioni esemplari: 5 anni di squalifica e proposta di radiazione dal mondo del calcio.

Portanova, la Procura Generale dello Sport ne chiede la radiazione
Mg Genova 18/03/2022 - campionato di calcio serie A / Genoa-Torino / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Manolo Portanova

Si complica la situazione del 23enne calciatore di proprietà del Genoa, in prestito alla Reggiana, la Procura Generale dello Sport ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo sanzioni esemplari: 5 anni di squalifica e proposta di radiazione dal mondo del calcio.

Portanova era stato condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa di 20 anni avvenuta il 30 maggio 2021. Il calciatore era poi tornato in campo dopo che quest’estate il Tribunale federale nazionale della Figc si è dichiarato incompetente sul caso. La Figc aveva pubblicato sul proprio sito web il dispositivo con cui il Tribunale federale nazionale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in merito al deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport sul caso Portanova.

Oggi il procuratore generale dello sport Ugo Taucer e il procuratore nazionale Marco Ieradi  hanno presentato appello di fronte alla cassazione della giustizia sportiva italiana chiedendo sanzioni durissime per l’attaccante campano. In pratica si vuole ritenere priva di effetto la precedente decisione di quest’estate e si vuole aggravare la responsabilità disciplinare del giocatore che, nonostante la sentenza di condanna in prima grado (avvenuta in data 6 dicembre 2022), in questa stagione sta continuando a giocare con continuità.

IL TESTO COMPLETO DEL RICORSO

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, nei confronti del sig. Manolo Portanova avverso la decisione n. 0039/CFA 2023/24 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15 settembre 2023, RG. 0026/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 21 settembre 2023, con la quale, nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 369 pf 22-23 – FIGC/2022/0880 nei confronti del suddetto sig. Portanova, è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0040/TFNSD dell’11 agosto 2023, con cui il suddetto Giudice di prime cure ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

La vicenda trae origine dal deferimento, con nota n. 902 del 7 giugno 2023, spiccato dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, a carico del calciatore Manolo Portanova, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, del C.G.S., con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

La ricorrente, Procura Generale dello Sport, chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare nulla, inefficace e, comunque, di annullare o revocare o dichiarare priva di effetto la decisione n. 0039/CFA 2023/24 del 15 settembre 2023, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in accoglimento del presente ricorso:

– in caso di decisione nel merito, di riconoscere e affermare la propria piena giurisdizione sui fatti oggetto del procedimento e di dichiarare la responsabilità disciplinare del sig. Manolo Portanova, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con irrogazione al sig. Manolo Portanova della sanzione della squalifica di anni 5 con proposta di radiazione, ovvero di quella diversa sanzione che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia dal Collegio;

– ovvero, di disporre il rinvio alla Corte Federale di Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.

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