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La Pfizer è tutelata sia in caso di ritardi che di reazioni avverse al vaccino

Lo scrive Repubblica. Intanto l’Avvocatura generale dello Stato ha inviato una diffida alla casa farmaceutica. I ritardi sono calcolati su base trimestrale

La Pfizer è tutelata sia in caso di ritardi che di reazioni avverse al vaccino

La Pfizer, la prima casa farmaceutica ad aver distribuito il vaccino contro il coronavirus, ha firmato un contratto con la Commissione Europea che la tiene a riparo dai rischi legali legati ai ritardi di consegna e alle possibili reazioni avverse alla somministrazione. Lo ha spiegato Repubblica nell’edizione odierna.

Quando si è trattato di mettere su carta l’impegno immane di distribuire le fiale su tutto il territorio dell’Unione, Pfizer si è tutelata per bene. Ha preteso che nel contratto venissero inserite formule per garantirsi il più possibile da reclami in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. E si è tutelata anche nei confronti dei destinatari finali del vaccino: in caso di reazioni avverse alla somministrazione, la Pfizer non è automaticamente responsabile per eventuali richieste di risarcimenti e indennizzi. A pagare è lo Stato italiano.

La clausola non copre, invece, il caso in cui il vaccino (la cui è efficacia contro il Covid-19 è stata testata, in fase di sperimentazione, al 95 per cento) non dovesse funzionare. Anche l’impianto contrattuale che regola l’ inadempienza nelle forniture appare, nel complesso, sbilanciato a favore di Pfizer. È di queste ore la notizia dell’invio da parte dell’Avvocatura generale dello Stato di una diffida alla casa farmaceutica «perché adempia ai propri obblighi contrattuali relativi, anzitutto, alla mancata consegna delle dosi destinate alla campagna di vaccinazione della popolazione italiana». È stato soprattutto Arcuri a volerla, dopo la piega che hanno preso le forniture nelle ultime due settimane.

Le penali per il mancato rispetto dei termini ci sono, valgono il 20 per cento del valore delle dosi non consegnate, ma: 1) l’applicazione «non è automatica»; 2) il volume della fornitura è calcolato su base trimestrale, quindi non si può stabilire se ci sia violazione contrattuale prima del 31 marzo prossimo. È una clausola di garanzia che impone, prima della sanzione, l’obbligo di provare altre vie per ricomporre la lite, quali il rimborso delle fiale non consegnate e, al limite, la cessazione del contratto. Misure intermedie che proteggono, prima di tutto, l’azienda.

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