Giudice sportivo, 3 mila euro di multa al Napoli per lancio di fumogeni
Fra le società multate anche Hellas Verona, Cremonese e Roma. Al club giallorosso una multa di 8 mila euro per i cori razzisti contro Stankovic

Napoli fans light flare bombs during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and AC Milan on April 2, 2023 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
La Lega di Serie A ha pubblicato le decisioni del giudice sportivo in merito alle squalifiche e alle sanzioni dopo l’ultima giornata di campionato. Sono quattro le società multate dal giudice Gerardo Mastrandrea, fra cui anche il Napoli.
Infatti, secondo quanto riporta il comunicato della Lega, il Napoli ha ricevuto un’ammenda di 3 mila euro per via di lanci di fumogeni all’interno del rettangolo di gioco durante gli scontri fra ultras sugli spalti del Maradona in occasione di Napoli-Milan.
Fra le società multate anche l’Hellas Verona per cori “beceri” contro gli avversari, la Roma per cori “insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria” (Stankovic) e la Cremonese per lancio di bottiglie d’acque sul terreno di gioco.
Di seguito parte del comunicato pubblicato sul sito della Lega Seria A:
“Sono quattro le società multate dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo l’ultimo turno di campionato. Sanzioni per Verona, Roma, Cremonese e Napoli. Di seguito il dettaglio.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ROMA per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all’8° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata perché il coro, dopo l’intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS“.