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E’ finita per la Juventus l’era del razzismo low cost

Il desolato grido di dolore di Massimiliano Gallo sul razzismo nei confronti di Napoli, è un tema doloroso che ci coinvolge profondamente a livello esistenziale.
Un problema immenso, storicamente complesso, del quale in parte ne portano la responsabilità,a mio avviso, le stesse élites culturali e politiche del meridione, spesso omologate con il nemico, che non può certamente essere affrontato o risolto mediante i dibattiti culturali, che non solo non portano da nessuna parte, ma come un dato di comune esperienza insegna, finiscono per radicalizzare maggiormente il problema.
Né d’altra parte un contributo alla soluzione del problema può essere ravvisato in strumenti coercitivi di natura normativa, per il duplice motivo, che attiene alla assoluta incoercibilità della sfera individuale della manifestazione del pensiero (altrimenti anche Miccoli diventa un martire per le sue personali esternazioni private su Falcone) e, nello stesso tempo, non possiamo auspicare un sistema di protezione diretto a creare un recinto di cittadini, come una riserva indiana.
Quale risposta al problema?
Come ha scritto Mimmo Carratelli: “Napoli, nonostante tutto”.
Napoli è proprio la fine del mondo.
La città bimillenaria si piega ma non si spezza. Quale città della Terra ha la resistenza di Napoli.
Imbattibile Napoli, unica a sopravvivere, che nella planetaria fine del mondo, opporrà una risata.
Passando sul versante del razzismo sportivo, arrivano invece buone notizie.
Secondo una inchiesta condotta dal Corriere Mercantile, il triste primato della squadra più punita disciplinarmente spetta alla Juventus, che nonostante la benevolenza del giudice sportivo Tosel, di notoria fede juventina, nella stagione sportiva appena conclusa, è stata multata per un totale di 327.000,00 Euro.
La vera bomba comunque arriva dalla nuova disciplina, appena introdotta nel codice di giustizia sportiva in tema di responsabilità delle società per comportamenti discriminatori.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), a seguito dell’intervento imperativo di Blatter è stata costretta a recepire, con il Com.Uff.n.189/A del 4/6/2013 le disposizioni della UEFA in materia di razzismo e comportamenti discriminatori, adeguando le sanzioni a quelle più severe prescritte dall’organismo internazionale.
In particolare l’art.11 del codice giustizia sportiva, così come ora novellato stabilisce al comma 1): “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile, quale illecito disciplinare, ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.
Al comma 3): “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritti, simboli, emblemi o simili recanti espressione di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett.e), (ndr: obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori). In caso di seconda violazione, oltre alla ammenda di almeno euro 50.000,00, per le società professionistiche e di almeno euro 1000,00 per le società dilettantistiche, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18 comma 1, lettera d). (ndr: obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse).
Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, nella medesima gara, possono essere inflitte anche le sanzioni della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lettere f), g), i), m), (ndr: squalifica del campo per una o più giornate di gara, o a tempo determinato, fino a due anni; penalizzazione di uno o più punti in classifica; esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica; non ammissione o esclusione dalla partecipazione determinate manifestazioni)
In caso di violazioni successive alla seconda, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro e tenuto conto delle concrete circostanze del fatto, la sanzione della perdita della gara e quelle di cui all’art. 18 comma 1,lettere f), g), i), m)”.
Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?
A Stefano Palazzi e alla Procura Federale il compito di far rispettare le regole del gioco anche sugli spalti, perché gli spettatori come i tesserati hanno lo stesso diritto al rispetto del regolamento.
Antonio Patierno

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