Petardo su Audero, l’Inter condannata solo a 50 mila euro di multa (per il Giudice Sportivo il club ha collaborato)

"Pur trattandosi di fatti gravi, il Giudice ha considerato in senso attenuante la collaborazione del club per individuare i responsabili e la chiara dissociazione dei giocatori da queste forme di violenza".

Marotta Audero giudice sportivo

Db Cremona 01/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Cremonese-Inter / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Emil Audero

Dopo il divieto di trasferta fino al 23 marzo (con l’eccezione del derby di Milano, essendo dentro la Lombardia), arriva anche il verdetto del Giudice Sportivo per quanto accaduto durante Cremonese-Inter.

Al terzo minuto del secondo tempo, un tifoso ha lanciato un petardo in campo, esploso vicino al portiere Emil Audero. Momenti di grande tensione, con i giocatori dell’Inter subito intorno al portiere e una reazione durissima verso la propria curva da parte dei calciatori nerazzurri.

Il Giudice Sportivo ha valutato la collaborazione del club nell’individuare tempestivamente il colpevole, così come l’atteggiamento di chiara dissociazione dei giocatori, nei gesti e nelle parole.

Il verdetto finale prevede una multa di 50 mila euro e una diffida specifica al club.

La decisione del Giudice Sportivo

Ecco dunque il comunicato integrale del Giudice Sportivo in merito al petardo lanciato verso Emil Audero durante Cremonese-Inter.

Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. Inter per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti“.

Poi ancora: “Rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) Cgs), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) Cgs) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa“.

E conclude:

Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 Cgs, una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) Cgs“.

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