ilNapolista

Due giornate a Strootman con la prova tv (per la simulazione)

Squalifica sacrosanta anche se arriva non per il gesto ma per la simulazione. Una decisione all’italiana che però raggiunge l’obiettivo di giustizia.

Due giornate a Strootman con la prova tv (per la simulazione)

Squalifica per due giornate a Kevin Strootman. Squalifica sacrosanta visto il comportamento antisportivo nel derby del romanista non nuovo peraltro a comportamenti antisportivi. Ma l’olandese non è stato squalificato per comportamento non regolamentare (l’acqua gettata a Cataldi dopo il gol) bensì per la successiva simulazione. Grazie alla prova tv. Il giudice sportivo non avrebbe potuto sanzionare il gesto perché era già intervenuta l’ammonizione dell’arbitro. Quindi la prova tv è stata applicata per la successiva simulazione quando Strootman si è lasciato cadere come se Cataldi lo avesse colpito con l’accetta dietro la schiena e non per la maglietta.

Un procedimento all’italiana, perché ad aver sbagliato è stato l’arbitro Banti protagonista di una direzione gara mediocre. Lui avrebbe dovuto espellere Strootman e invece lo ha ammonito. Quindi il giudice sportivo non ha potuto applicare la prova tv al gesto provocatorio del romanista. L’ha però applicata per la successiva simulazione. L’obiettivo di giustizia è stato raggiunto, perché Strootman meritava la squalifica. Per Cataldi una giornata di squalifica.

Il ragionamento del giudice sportivo

Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea scrive che

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

letta la mail di chiarimenti del Direttore di gara in data 5 dicembre 2016, ore 16.06, richiesti al medesimo a titolo integrativo, e con la quale l’arbitro ha specificato che l’ammonizione del menzionato calciatore dell’A.S. Roma per C.N.R. (comportamento non Regolamentare) era da ricondursi all’atteggiamento provocatorio tenuto nei confronti dell’avversario passandogli vicino dopo la segnatura della rete, atteggiamento che provocava la reazione del calciatore della S.S. Lazio, sanzionata dallo stesso direttore di gara con il provvedimento di espulsione;

rilevato che la seconda condotta segnalata (simulazione), invece, trova piena conferma nella visione delle immagini televisive di piena garanzia tecnica e documentale, non potendosi oggettivamente ricondurre l’accasciarsi al suolo del calciatore Strootman allo strattonamento della maglietta da parte del calciatore Cataldi;

Il giudice sportivo scrive che

le immagini televisive, come sopra accennato, consentono di apprezzare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la caduta dello Strootman in seguito alla trattenuta è frutto di evidente simulazione da parte del medesimo calciatore;
che, pertanto, il sopra descritto rapporto causa/effetto viene ad essere inficiato, essendo venuto meno, con riguardo all’effetto, uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi;

ritenuto, pertanto, che può trovare legittima applicazione la previsione dell’art. 35.1.3, penultimo cpv., CGS, in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell’applicazione della c.d. prova televisiva, “la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario” (ancorché in panchina, può ritenersi, non essendo altrimenti specificato).

Questa la difesa della Roma. Fantastico il secondo tweet.

Tweet Roma
ilnapolista © riproduzione riservata