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Le raccomandazioni europee sulla vendita dei biglietti

Strasbourg, 31 gennaio 2002 T-RV (2002) 2

Convenzione europea sulla violenza e sui comportamenti scorretti degli spettatori nel corso di eventi sportivi ed in particolare durante gli incontri di Calcio (T-RV)

Raccomandazione Rec (2002) 1 sugli orientamenti per le vendite di biglietti per incontri di calcio internazionali (squadre e nazioni)

La Commissione Permanente della Convenzione europea sulla violenza e sui comportamenti scorretti degli spettatori nel corso di eventi sportivi ed in particolare durante gli incontri di calcio, sotto i termini dell’Articolo 9.1.e della convenzione, in relazione agli Articoli 1.1 e 3.4.c della convenzione,

Tenendo presente la Raccomandazione della Commissione Permanente N.ro 1/89 sugli orientamenti per le vendite di biglietti;

Tenendo presente la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea (6 dicembre 2001) relativa ad un manuale per la co-operazione di polizia internazionale e le misure per prevenire e controllare la violenza e le turbative connesse con gli incontri di calcio di dimensione internazionale (Enfopol 128), e più specificamente il capitolo 6 del manuale;

Considerando i recenti sviluppi nel campo della politica di ticketing, di vendite e controllo dei biglietti, e l’esperienza acquisita in occasione di vari tornei internazionali e di incontri nazionali ed internazionali;

In considerazione dell’aumento del numero di incontri di calcio a livello internazionale, e dell’importanza che Paesi diversi procedano nel modo più costante possibile alla vendite di biglietti;

Tenendo presente il bisogno di distribuire biglietti in modo più possibile equo, equilibrato e trasparente, nei limiti di necessaria sicurezza e dei requisiti di salvaguardia;

Tenendo presente le diverse regolamentazioni che applicano in Paesi europei;

Riconoscendo la responsabilità dell’organizzatore di un incontro di calcio e/o del proprietario dello stadio come garante del sicuro svolgimento della partita;

Nella prospettiva dell’importanza di gestire un incontro di calcio con i dispositivi di sicurezza necessari, nonostante le rotture della pace siano predette o progettate,

Si raccomanda che le Parti della convenzione:

formulino e perfezionino le appropriate misure per dare effetto ai principi sulla politica del ticketing e sulle vendite esposte nell’allegata appendice;

trasmettano questa raccomandazione alle organizzazioni sportive nazionali, agli organizzatori dell’incontro, ai proprietari degli stadi, ecc.

Istruisce il Segretario Generale ad emettere questa raccomandazione agli osservatori della convenzione.

Principi sulla politica di ticketing e vendite

la politica di ticketing dovrebbe essere basata sui seguenti requisiti:

una separazione effettiva ed efficace delle opposte tifoserie;

la prevenzione delle vendite al mercato nero e della contraffazione dei biglietti;

il dare appoggio alla politica dei divieti di accesso agli stadi;

la distinzione delle varie responsabilità delle diverse persone coinvolte (organizzatori, gli altri distributori di biglietto e possessori di biglietto);

l’identificazione dei sostenitori.

La separazione delle opposte tifoserie può essere realizzata attraverso:

la concentrazione dei sostenitori di una determinata squadra negli stessi settori e/o sezioni nello stadio;

la separazione fisica delle opposte tifoserie;

se opportuno, prendendo misure in occasione della vendita per evitare la concentrazione di sostenitori da parte di una terza fazione;

costringendo i candidati per i biglietti a dichiarare la squadra che sostengono;

dove è ritenuto necessario, disporre una percentuale prescritta di posti per sezione da lasciare invenduta, così da prevenire possibili problemi se i sostenitori dovessero mescolarsi;

se opportuno, prevedere un regolamento per ritirare i biglietti dalle squadre in gara che non riescono a distribuire tutti i biglietti fra i loro propri sostenitori, per essere rivenduti dall’organizzatore;

offrendo misure efficienti per prevenire le vendite al mercato nero e di biglietti contraffatti (veda sotto).

la prevenzione delle vendite al mercato nero e dei biglietti contraffatti possono essere realizzate:

in relazione alle vendite al mercato nero:

offrendo un meccanismo legale per punire le vendite di biglietti al mercato nero;

qualora le circostanze lo permettano, non mettendo in pubblica vendita i biglietti fino a che l’identità delle squadre che partecipano ad un incontro non sia conosciuta. Per incontri del gruppo in un campionato europeo o del campionato del mondo, i biglietti stanziati per i sostenitori delle squadre che partecipano dovrebbero essere venduti solamente dopo l’estrazione. I biglietti potrebbero essere venduti al pubblico in genere prima dell’estrazione dove c’è un sistema di vendita dei biglietti per gli incontri che interessa solamente specifiche squadre;

che gli organizzatori degli incontri limitino il numero di biglietti disponibili per ciascun candidato nell’ottica di assicurare una sicurezza ottimale. Un massimo di quattro biglietti per candidato per incontro dovrebbe essere sufficiente. Un numero più basso può essere deciso dalle autorità competenti e dagli organizzatori dei tornei;

Questo, invece, è quel che dice il codice di giustizia sportivo.

Codice di giustizia sportiva, in “Il calcio e le sue regole. Raccolta di leggi e giurisprudenza nazionale ed internazionale”, a cura di Raul Caruso, vol. 1, Edus Law International, 2006.

Titolo 1 – Norme di comportamento
Art. 11 – Responsabilità delle società per fatti violenti.
1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l’incolumità pubblica od un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui all’articolo 10, comma 1 (Articolo 10, comma 1: Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori). La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.

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