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L’avvocato Lubrano: «Figc incoerente, non si costituisce in giudizio e poi manifesta perplessità»

L’avvocato del Napoli sulla sentenza: «Il Coni non è entrato nel merito. Lo statuto Figc contiene una norma in contrasto con il Codice di giustizia sportiva del Coni»

L’avvocato Lubrano: «Figc incoerente, non si costituisce in giudizio e poi manifesta perplessità»

Riportiamo il parere dell’avvocato Enrico Lubrano – che è stato avvocato del Napoli per la vicenda della partita con la Juventus – a proposito della sentenza del Collegio di garanzia del Coni e delle polemiche della Figc e del suo presidente Gravina. Quello dell’avvocato Lubrano è un parere espresso a titolo esclusivamente personale. Infatti compare sul sito personale. Di fatto, spiega perché il Collegio di Garanzia del Coni non è entrato nel merito e evidenzia come la norma della Figc che esclude il Collegio di Garanzia del Coni dalla competenze sulle partite a tavolino, sia una norma in palese contrasto col Codice di Giustizia Sportiva del Coni e quindi inapplicabile.

Ecco i punti che lui evidenzia.

1)l’avvenuto naturale esercizio dei propri poteri di cognizione di sola legittimità da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, nella decisione di accoglimento del ricorso della SSC Napoli (1A e 1B);

2)la necessità di sopprimere l’art. 30, comma 3, lett. b, dello Statuto della F.I.G.C. (2A e 2B).

1A) Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha esercitato una cognizione di sola legittimità (e non di merito), accogliendo i vizi di legittimità contenuti nel ricorso proposto per la SSC Napoli, consistenti nella “violazione di norme di diritto” e nella “omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, come risulta oggettivamente dalle motivazioni della decisione n. 1/2021, pubblicata in data 7 gennaio 2021, nonché dal contenuto del ricorso, notificato alla Figc in data 4 dicembre 2020;

1B) appare oggettivamente incoerente la posizione assunta dalla Figc, che prima ha deciso di non costituirsi nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia proposto dalla SSC Napoli (di conseguenza, rinunciando a proporre qualsiasi eccezione) e poi ha manifestato pubblicamente perplessità sulla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (di accoglimento del ricorso della SSC Napoli), consistenti in una eccezione preliminare che la stessa Figc avrebbe potuto presentare nel relativo giudizio.

2A) Sempre con riferimento alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport sul caso in questione, si rileva che l’articolo 30, comma 3, lett. b, dello Statuto della stessa Figc contiene una norma (esclusione della competenza del Collegio di Garanzia sui provvedimenti di perdita della gara) in manifesto ed oggettivo contrasto con la superiore normativa costituta dall’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, che costituisce norma superiore, nella gerarchia delle fonti dell’Ordinamento Sportivo Nazionale, rispetto allo Statuto della Figc tanto che la richiamata norma dello Statuto Figc è stato già oggetto di disapplicazione in varie decisioni del Collegio di Garanzia: a titolo meramente esemplificativo, si richiama Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 8 maggio 2017, n. 35: “La disciplina di cui all’art. 54, comma 1, CGS del Coni prevale sui diversi regolamenti di giustizia adottati dalle Federazioni in modo non perfettamente aderente a detta disciplina (nel caso di specie, il Collegio di Garanzia ha rigettato l’eccezione di parte resistente secondo la quale il ricorso al Collegio sarebbe stato inammissibile perché proposto in violazione dell’art. 30, comma 3, Statuto Figc, secondo cui non sono soggetti alla cognizione del Collegio di Garanzia i provvedimenti che siano stati decisi in via definitiva dagli organi di giustizia federale quanto questi comminano, tra l’altro, la perdita della gara)” (massima tratta dal “Repertorio ragionato del Collegio di Garanzia dello Sport”, 2020); nello stesso senso, si vedano anche le seguenti decisioni del Collegio di Garanzia: Prima Sezione, 5 giugno 2020, n. 58; Prima Sezione, 22 maggio 2019, n. 38; Prima Sezione, 10 aprile 2018, n. 19 (tutte relative a decisioni su ricorsi avverso provvedimenti di perdita della gara emanati dagli organi di Giustizia della Figc e tutte richiamate nel ricorso della SSC Napoli innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport);

2B) alla luce di quanto indicato al punto n. 2A, sarebbe opportuno che la Federazione Italiana Giuoco Calcio valutasse la necessità di modificare l’art. 30, comma 3, del proprio Statuto (sopprimendo la lettera b, che esclude illegittimamente la competenza del Collegio di Garanzia sui provvedimenti di perdita della gara), in modo da renderlo conforme alla superiore normativa costituita dall’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I..

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