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Cosa succede in caso di cori o striscioni razzisti

Un Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria spiega l’iter di sospensione o rinvio di una partita in caso di cori razzisti o altre manifestazioni discriminatorie.

Il regolamento federale

Secondo quanto previsto dall’art. 62 comma 6 NOIF (norme organizzative interne Figc) il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori , grida ed ogni altra ,manifestazione discriminatoria di cui al comma 3 (il quale concerne tutte le manifestazioni espressive di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione,di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica ecc.) COSTITUENTI FATTO GRAVE, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

Il pubblico, a quel punto, verrà immediatamente informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, con invito a rimuovere gli striscioni o sospendere i cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria che hanno causato il provvedimento (cfr. comma 7).

In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi (cfr.comma 8);

L’arbitro riprenderà o darà l’inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi e gli organi di giustizia sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 17 codice di giustizia sportiva (ossia 0-3 a tavolino), ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal C.G.S. per tali fatti (cfr. comma 9).

È ovvio, invece, che se una società decida autonomamente di ritirare la squadra dal campo, tale condotta concretizzerà la violazione di cui all’art. 53 comma 2 NOIF (ossia rinuncia alla prosecuzione della gara) con conseguente sconfitta a tavolino (0-3) e con penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Marco Brusco è il Giudice Sportivo Comitato Regionale Umbria – Lega Nazionale Dilettanti FIGC
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