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Serie A, Antitrust: “La piena concorrenza si può raggiungere con l’eliminazione delle esclusive”

Approvate le linee guida per i diritti tv del triennio 2024-27: “Così si stimola la concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità del servizio”

Serie A, Antitrust: “La piena concorrenza si può raggiungere con l’eliminazione delle esclusive”

L’Antitrust ha approvato le linee guida per i bandi sui diritti televisivi della Serie A relative al triennio 2024-27.

L’autorità tramite il suo bollettino settimanale ha resto note le linee guida confermando l’ultima versione comunicata il 5 dicembre scorso sulle “Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A” in materia di “commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio da essa organizzate per le stagioni 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.

L’obiettivo che l’amministratore delegato De Siervo aveva fissato era l’assegnazione dei diritti ai broadcaster entra la fine di questa stagione, con un anno di anticipo quindi.

Di seguito le indicazioni dell’Antitrust:

“Ai fini della valutazione del contenuto delle Linee Guida trasmesse dalla LNPA, oltre che delle modalità di commercializzazione che il soggetto che predisporrà il bando intenderà adottare, appare utile in questa sede svolgere alcune considerazioni sull’attuale stato delle dinamiche competitive fra gli operatori che hanno commercializzato i diritti audiovisivi in esame nel triennio 2021-2024.

Allo stesso tempo occorre evidenziare, accanto alla natura premium dei contenuti televisivi sportivi della Serie A per i mercati della televisione a pagamento, la circostanza che, in un momento di sviluppo particolarmente delicato della rete a banda larga e ultralarga, è necessario garantire lo svolgimento di dinamiche competitive virtuose della domanda di servizi per gli operatori attivi in tale comparto, laddove nel precedente ciclo di commercializzazione la disponibilità dei contenuti audiovisivi della Serie A ha potuto rappresentare una importante leva commerciale anche per la commercializzazione dei servizi di connettività limitata soltanto a taluni operatori.”

Per garantire una maggiore pluralità, “l’articolazione dei pacchetti dovrà necessariamente essere tale da consentire a diversi operatori, a prescindere dalla piattaforma di riferimento in cui operano, di rappresentare reciprocamente alternative in grado di esercitare una pressione concorrenziale in termini di abbassamento del livello generale dei prezzi praticati ai consumatori finali per la visione delle partite della LNPA e in termini di qualità (ad esempio, disponibilità delle trasmissioni in 4K).

In generale, la possibilità di offerte da parte di più operatori, senza la previsione di esclusive o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo, caratterizzati da vincoli con durata pluriennale, ha l’effetto di stimolare una concorrenza fra diversi operatori basata sul prezzo e sulla qualità del servizio. Ciò determina un beneficio non solo a favore dei consumatori in termini di abbassamento dei prezzi di fruizione del servizio, ma anche della stessa LNPA, che potrebbe ricevere richieste di assegnazione al rialzo da parte di diversi operatori anche laddove intenda operare una distribuzione diretta.”

Saranno due i criteri che dovranno orientare la formazione dei pacchetti per i diritti tv, uno quantitativo e uno qualitativo. Il primo include almeno un quarto della gare del pacchetto più grande, il secondo include le gare giocate in una finestra oraria singole (dalle 18 in poi) in numero pari almeno alla metà delle gare contenuto nel pacchetto.

Oltre al divieto posto dalla cosiddetta no single buyer rule, con riguardo ai pacchetti formati per prodotto, la commercializzazione degli eventi include minimo due pacchetti aventi a oggetto la trasmissione integrale in esclusiva delle gare, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette.

L’Antitrust conclude nella nota:

“Pertanto, in merito ai criteri individuati al fine di preservare un equilibrio competitivo, si osserva che tali criteri devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all’effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi. In particolare, i pacchetti relativi ai diritti esclusivi dovrebbero essere predisposti in modo equilibrato allo scopo di favorire la competizione tra operatori, permettendo loro di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse. In sede di predisposizione degli inviti a offrire, tale obiettivo può essere raggiunto mediante la creazione del più ampio numero di pacchetti che per il loro contenuto siano tali da stimolare la concorrenza fra più operatori, soprattutto nuovi entranti. In altri termini, occorre che i pacchetti siano disegnati in modo tale da sviluppare offerte ai consumatori finali in concorrenza e non complementari. Ciò, in particolare, può essere raggiunto attraverso un’eliminazione delle esclusive con pacchetti che abbiano una parte consistente di eventi condivisi.”

 

 

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