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Indice di liquidità, il Tar del Lazio respinge il ricorso della Figc

Sull’indice di liquidità come parametro per l’iscrizione al campionato di Serie A passa la linea della Lega Serie A capitanata da Casini

Indice di liquidità, il Tar del Lazio respinge il ricorso della Figc
Mg Londra (Inghilterra) 01/06/2022 - Finalissima 2022 / Italia-Argentina / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Gabriele Gravina

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Figc sull’indice di liquidità. Passa la linea della Lega Serie A. Di seguito la nota relativa alla decisione.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo respinge la domanda cautelare presentata dalla Figc per la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva, N. 06818/2022 REG.RIC. della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022”.

Nell’intervista rilasciata ieri alla Gazzetta dello Sport, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, si era detto preoccupato del ricorso presentato da Gravina, che poteva rappresentare un pericoloso precedente. Ora il caso non si pone più.

La Gazzetta dello Sport riporta alcuni stralci dell’ordinanza del Tar, nella quale viene spiegato che

“non risulta dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile in ordine ai futuri adempimenti amministrativi e all’avvio del campionato di Serie A, in dipendenza degli effetti del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, nelle more della pubblicazione della motivazione, fermo restando che la presente controversia è circoscritta al Manuale delle Licenze della serie A, e avuto riguardo ai poteri di cui la Federazione è titolare e alla concreta situazione dei club di serie A”.

Il Tar sottolinea anche che

“occorre anche aver riguardo al concorrente rilievo del principio della pregiudiziale sportiva, che preclude una valutazione analitica del fumus boni juris, anche con riferimento ai vizi procedurali prospettati dalla ricorrente (ivi compreso il profilo dell’incompetenza delle Sezioni Unite del Collegio), in assenza della pubblicazione della motivazione della decisione, atteso che nel nostro ordinamento la motivazione è coessenziale al giudizio; che occorre quindi valutare sinteticamente la pretesa cautelare dell’istante, la quale si riflette particolarmente nel periculum in mora”.

Per tali motivi, la richiesta della Figc viene respinta. La soglia dell’indice di liquidità resta invece valida in Serie B e C.

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