Se non saranno provati gli aiuti arbitrali al Barcellona, non ci saranno conseguenze
As scrive: "non ci sarà sanzione disciplinare a meno che prove concrete non dimostrino l'assistenza arbitrale all'ente culé".

2021 archivio Image Sport / Calcio / Barcellona / Joan Laporta / foto Imago/Image Sport
La notizia dei pagamenti versati all’ex vice presidente del comitato degli arbitri spagnoli, Negreira, da parte del Barcellona è stata la vera bomba di giornata. As rivela però che il club blaugrana non potrà subire alcuna penalizzazione nonostante siano stati versati 1,4 milioni di euro nei tre anni di mandato, dal 2016 al 2018.
Il giornale spagnolo scrive:
“Ci saranno conseguenze disciplinari per il Barça? La risposta è chiara: non ci sarà sanzione disciplinare a meno che prove concrete non dimostrino i favori dell’arbitro al Barcellona.
Nel caso in cui venisse confermato un qualche tipo di aiuto arbitrale al Barcellona, entrerebbe di fatto l’articolo 75 del codice disciplinare della Federcalcio spagnola reale. In esso, la conseguenza della fissazione e dell’accordo sui risultati di una partita è considerata ‘infrazione gravissima’.
L’articolo 75 del Rfef recita:
“1. Qualsiasi comportamento volto a predeterminare i risultati sarà considerato un’infrazione gravissima, e sarà sanzionato secondo quanto previsto dal presente articolo.
b) Coloro che intervengono in accordi che portano all’ottenimento di un risultato irregolare in una partita, sia per il comportamento anomalo di una o entrambe le squadre contendenti o di uno dei loro giocatori, sia utilizzando come mezzo indiretto l’allineamento improprio di uno qualsiasi dei questi, la presentazione di una squadra nettamente inferiore all’usuale o ad altro procedimento che porti al medesimo scopo, saranno sanzionati, in quanto autori di gravissima infrazione, con la squalifica per un periodo da due a cinque anni, e saranno assegnati sei punti detratti dalla propria classifica alle società coinvolte, dichiarando nulla l’incontro, la cui ripetizione procederà solo nel caso in cui uno dei due avversari non sia colpevole e ne derivi un danno per lui o per terzi non responsabili.
2. Coloro che concorrono alla commissione dei reati di cui alle lettere a) eb) senza averne responsabilità materiale e diretta, sono sanzionati con l’interdizione o la privazione della licenza per un periodo di due anni. Per determinare il grado di responsabilità di tali soggetti, l’organo disciplinare terrà conto delle norme sulla responsabilità stabilite dalla normativa penale.
3. La società direttamente avvantaggiata dalla condotta di cui al comma 1 del presente articolo, può essere sanzionata con la decadenza dalla categoria, qualora sia dimostrato un eventuale legame con gli autori del reato.
4. In ogni caso si procederà al sequestro delle somme se esse sono state rese efficaci”.
L’articolo 22, che parla del conflitto di interessi, andrebbe in favore del Barcellona
“Sorge un conflitto di interessi quando i soggetti soggetti al presente Codice hanno, o danno l’impressione di avere, interessi secondari che possono influenzare l’adempimento autonomo, completo e oggettivo dei loro obblighi. Per interessi secondari si intendono tutti quelli che, se privilegiati, possono distogliere il soggetto dal corretto esercizio dei propri obblighi, nonché quelli che possono indurre alla ricerca o all’utilizzo di vantaggi che comportino un indebito vantaggio dei soggetti sottoposti a tale Cod. o parti correlate”.