Il documento pubblicato dal Tar nel quale sono riferite le motivazioni del rigetto è quasi incomprensibile perché fa riferimento a numerose sentenze precedenti

La Juventus non si è mai rassegnata a Calciopoli, lo sa bene Moggi con la sua famosa chiavetta usb.
La società negli anni, chiavetta in mano o meno, ha comunque provato a riaprire il caso, l’ultima volta ad ottobre scorso quando al Tar del Lazio venne presentato ricorso proprio sul tema in questione.
Il 28 dello stesso mese, il Tar si era pronunciato dichiarando inammissibile il ricorso della Juventus che contestava l’assegnazione dello scudetto all’Inter: “la delibera del Consiglio Federale in data 18 luglio 2011, n. 219/CF che respinse l’Istanza di revoca della Juventus del provvedimento del Commissario Straordinario di assegnazione del titolo ad altro Club per scorrimento della graduatoria. Il ricorso precisa che l’Istanza non mirava ad ottenere una sanzione disciplinare, per evitare l’ovvia risposta, fatta propria dal Consiglio Federale, che la materia è devoluta esclusivamente alla Giustizia Sportiva e non agli Organi di governo della Federazione.” Questo è quanto si leggeva a conclusione del bilancio approvato in data 30 giugno 2022.
Le motivazioni citate dal Tar derivano da un’attenta analisi di questo ultimo ricorso anche se nel documento pubblicato gli “omissis” fioccano come neve a Natale.
L’inizio del documento pubblicato da Calcio e Finanza:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8897 del-OMISSIS-proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Chiappero, Evelina Porcelli, Alfredo Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro
– F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; – CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; […]“