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Dzeko, 5mila euro di multa per il gesto da caserma ai tifosi juventini

Stessa somma anche per l’Inter. Il calciatore aveva strappato il pallone dalle mani di un raccattapalle e i tifosi lo avevano beccato

Dzeko, 5mila euro di multa per il gesto da caserma ai tifosi juventini

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Edin Dzeko è stato sanzionato con una multa di 5mila euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un’ammenda di 5mila euro anche l’Inter. Lo rende noto la Figc.

Lo scorso 6 novembre, in occasione della gara tra Juventus e Inter, il calciatore nerazzurro aveva violato l’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva “per aver tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria”.

L’episodio incriminato si riferisce a un gesto di Dzeko, che ha portato le mani all’altezza delle parti basse per rispondere agli insulti dei tifosi juventini, i quali avevano preso di mira l’attaccante dell’Inter, “colpevole” di aver ripreso in maniera vigorosa il pallone da un raccattapalle troppo lento e da ciò è scaturita la multa.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 281 pf 22-23 adottato nei confronti del signor. Edin Dzeko, e della società F.C. Internazionale Milano Spa, avente ad oggetto la seguente condotta:

Edin Dzeko calciatore professionista tesserato per la società FC Internazionale Milano S.P.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in occasione della gara Juventus vs Inter disputata in data 06.11.22 e valida per la 13^ giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria; F.C. Internazionale Milano, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato all’epoca dei fatti Sig. Edin Dzeko.

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Edin Dzeko e Giuseppe Marotta, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. Internazionale Milano;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Edin Dzeko, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. Internazionale Milano; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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