Magie della giustizia sportiva: «Ha chiamato l’avversario “scimmia di merda” ma non è razzista»

Accade in Prima Categoria molisana. Il giocatore è stato squalificato per 10 giornate, ma per il Tribunale "gli insulti razzisti non lo etichettano come assolutamente razzista”

razzismo

Visto l’adagio “il Molise non esiste”, nella Prima Categoria molisana se chiami il tuo avversario “scimmia di merda” non sei razzista. E’ vero, hai usato “espressioni razziste” ma ciò non fa mica di te un razzista in assoluto… Una magia messa nero su bianco dal Tribunale Federale Territoriale, che 5 mesi dopo il “fatto” accaduto durante una partita tra il Sant’Angelo Limosano e il Lokomotiv Riccia, ha sentenziato così: dieci le giornate di squalifica al calciatore Michele Zullo per insulti razzisti che tuttavia non “etichettano come assolutamente razzista” il calciatore deferito. Una storia che raccontata il sito Sportface.it. Vittima degli insulti Lamine Sow, calciatore di 20 anni originario del Senegal.

“Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti svolti – scrivono i componenti del Tribunale sportivo – e fermo il principio per cui nei procedimenti di giustizia sportiva ‘il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio’, emerge, in una sintesi complessiva, un quadro probatorio assolutamente sufficiente per l’affermazione della responsabilita’ del signor Zullo Michele”.

Il Tribunale però ritiene anche di dover riportare “nel giusto equilibrio il fatto in questione nel senso che, pur ritenendo deplorevole e molto grave il comportamento del deferito, ritenendo l’espressione proferita di contenuto razzista, ma presumibilmente intervenuta quale reazione a un intervento di gioco ritenuto falloso, non per questo può etichettarsi assolutamente ‘razzista’ il calciatore deferito, in mancanza di evidenze in tal senso, così stigmatizzando le avverse reazioni mediatiche ricevute dal tesserato successivamente all’accaduto”.

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