L’avvocato specializzato in diritto sportivo a Libero: «Non sappiamo come si sono svolte le indagini. In questo caso il giudice ha ritenuto più attendibile Acerbi»

Sulla sentenza espressa ieri dal giudice sportivo Mastrandrea, in relazione al, a questo punto presunto, episodio di razzismo di Acerbi nei confronti di Juan Jesus è intervenuto su Libero Paco D’Onofrio, avvocato specializzato in diritto sportivo e professore dell’Università di Bologna.
Secondo l’avvocato il dispositivo pubblicato dalla Serie A è formalmente impeccabile. Inoltre, paragonare questo caso a simili precedenti può non essere corretto per tutta una serie di ragioni.
Acerbi, sentenza formalmente impeccabile
Chiede Libero all’avvocato: “Sentenza formalmente impeccabile, non essendoci prove della colpevolezza di Acerbi?”
«Lo è. Evidentemente c’è stato un diverbio in campo ma, non essendoci prove e non essendo sufficienti gli elementi indiziari, il giudice ha ritenuto di non considerare il fatto punibile».
Ci sono diversi precedenti però in cui fu sufficiente la testimonianza della vittima. Perché in questo caso no?
«Comparare i casi è sempre molto difficile perché non sappiamo come si sono svolte le indagini, né cosa hanno detto le parti interessate quando sono state ascoltate. Evidentemente in questo caso il giudice ha ritenuto più attendibile la versione di Acerbi».
Acerbi, nonostante l’assoluzione, secondo l’avvocato ha «subito un contraccolpo psicologico perché è stato comunque avvicinato a frasi discriminanti. Tutti escono un po’ male da questa vicenda, tra chi continua a sentirsi vittima e chi invece si ritiene ingiustamente accusato».
Resta l’idea che qualcosa sia rimasto sospeso, perché l’offesa c’è stata (Corsport)
Acerbi è stato assolto dalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus perché manca la prova diretta delle sue affermazioni. Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport scrive
Resta l’idea, la sensazione che qualcosa sia rimasto sospeso, perché l’offesa c’è stata. Lo scrive anche lo stesso giudice sportivo nel suo comunicato, quando rileva che «la sequenza dei fatti in campo (…) è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso”»