Gli abbonati hanno diritto a essere rimborsati? Dieci club di A non lo prevedono (il Napoli sì)
Il Corsport affronta la controversia giuridica. Per l'avvocato Di Cintio potrebbero essere clausole vessatorie. Il Codacons annuncia una class-action.

Sul Corriere dello Sport la questione dei rimborsi ai tifosi per le partite a porte chiuse. Il Codacons promette battaglia e una maxi class-action. Sono 10 i club di Serie A che non prevedono possibilità di rimborsi. Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese. Squadre che hanno 194.870 tifosi su un totale di oltre 356.000.
La Juventus, ad esempio, nel contratto di cessione dei tagliandi di ingresso, all’articolo 6,
“pone a carico esclusivo del cliente l’eventuale impossibilità di assistere alla partita per causa di forza maggiore, per caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle autorità competenti in seguito a fatti o eventi non dipendenti da responsabilità della società”.
Al momento dell’acquisto dei biglietti, il tifoso accetta queste prescrizioni. Sul punto si esprime un avvocato di diritto sportivo, Cesare Di Cintio.
«Legittime o meno queste clausole sono in grado di sollevare forti dubbi circa l’eventuale portata vessatoria delle stesse. Considerato che sembrano determinare un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Aggravando la posizione dello spettatore ed agevolando quella dell’organizzatore. Senza dimenticare che, a marzo del 2019, nei confronti di alcuni club, proprio l’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio in materia di vessatori età di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di vendita. Questi contratti sarebbero in netto contrasto con il ‘Codice del Consumo’ (d.lgs n.206/2005). Nello specifico, sempre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è in pressing sui club, avendoli invitati a restituire i soldi in caso di manifestazioni a porte chiuse».
Il rapporto contrattuale che si crea tra il club che organizza l’evento e il tifoso è regolato dalle condizioni generali di vendita. Clausole che, anche se non sono contenute nel documento, fanno parte del negozio giuridico in esame, spiega il quotidiano sportivo, sulla base dell’articolo 1341 del Codice Civile (sotto esame sono anche gli articoli 1463 e 1464).
L’esperto continua:
«Si tratta certamente di situazioni che coinvolgono anzitutto la materia del diritto dei consumatori la cui disciplina è contenuta all’interno del Codice del Consumo. In caso di accertata violazione dei diritti, i soggetti interessati potranno quindi ricorrere alle autorità garanti per richiedere tutele soprattutto considerato il caso di emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese».