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La Verità: dossier dell’antiriciclaggio sui conti bancari di Allegri

Entrate sospette provenienti da Malta, Slovenia, Montecarlo. Sicuramente gioco on line. Non si può sapere se riguardino anche il calcio

La Verità: dossier dell’antiriciclaggio sui conti bancari di Allegri

Gli strani movimenti sui conti correnti bancari di Massimiliano Allegri. E le relazioni dell’antiriciclaggio su entrate considerate sospette provenienti da Malta, Slovenia, Montecarlo e quindi riconducibili al gioco on line. Dalle relazioni dell’antiriciclaggio non emerge se possa trattarsi di scommesse: è un passaggio importante perché i tesserati non possono scommettere sul calcio come sancita dall’articolo 24 del codice di giustizia sportiva. Ne scrive il quotidiano La Verità che ci apre il giornale col titolo:

Allarme dell’antiriciclaggio per le scommesse di Allegri. Faro Bankitalia su operazioni sospette del tecnico della Juve. Segnalati numerosi pagamenti dall’estero, in particolare da parte di una società maltese accusata di raccolta illecite di giocate e sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la ‘ndrangheta. Non è dato sapere se le puntate riguardano il calcio.

Il pezzo è molto dettagliato, a firma Giacomo Amadori. Che scrive

segnalazioni di operazioni sospette (Sos) giunte all’ufficio Antiriciclaggio della Banca d’Italia, devono essere una passionaccia anche per l’allenatore Massimiliano Allegri. (…) Adesso deve guardarsi dalla marcatura a uomo dei risk manager della banca presso cui ha acceso il conto. Infatti sono diverse le Sos inviate all’Unità di informazione finanziaria di Palazzo Koch. Alert che battono quasi sempre sullo stesso tasto: i soldi provenienti dall’estero e inviati da società collegate al gioco d’azzardo e alle scommesse.

Le Sos visionate dalla Verità sembrano più collegate alle puntate da tavolo verde che alle scommesse sui risultati delle partite.

La Verità passa al setaccio queste relazioni. Allegri ha un conto alla Banca Intermobiliare (Bim), filiale di Torino, e

tra l’agosto del 2018 e l’aprile del 2021, ha ricevuto in accredito sette bonifici per 161.000 euro complessivi dalla società maltese Oia service limited, per il tramite di Banca Poste italiane.

Il quotidiano scrive di un coinvolgimento della società in inchieste giudiziarie sulla ‘ndrangheta ma ovviamente Allegri ne è, con ogni probabilità, totalmente all’oscuro. Come peraltro ribadisce il quotidiano. La domanda è un’altra:

Con che tipo di giochi o scommesse si diletta l’allenatore della Juventus? La Sos di aprile non lo specifica, ma spiega che «sempre nello stesso periodo» dell’arrivo dei soldi maltesi, sul conto del mister bianconero sono giunti altri 7 bonifici dall’estero per un totale di 168.000 euro su ordine della società slovena Hit D.D. Nova Gorica, società che «gestisce hotel, centri di gioco e intrattenimento in Slovenia». Scrivono i risk manager: «Considerata la non presenza di documentazione giustificativa si presume che tali accrediti siano derivanti da vincite, ma la reiterazione di determinati importi similari potrebbe lasciare spazio ad altre sospette interpretazioni».

Altri bonifici arrivano da Monte Carlo.

«il 15 novembre 2019 – sempre l’Antiriclaggio scrive – è pervenuto un bonifico dall’estero di 80.000 euro dalla Société générale (una banca, n d r) di Monte Carlo […]. Trattasi di reiterazione di operatività già segnalata come sospetta» nell’autunno del 2018, quando «tali somme erano state giustificate come rimborso carta di credito del casinò». Invece nel novembre del 2017 «era stato accreditato un ulteriore bonifico estero di 60.000 euro disposto dal medesimo mittente e giustificato in questo caso come vincite al casinò».

Il movimento di denaro di Allegri è notevole, anche perché – ovviamente – notevoli sono le entrate. Ci limitiamo qui a riportare le segnalazioni dell’antiriciclaggio.

C’è, infine, un’ulteriore segnalazione dell’ottobre 2019 riguardante l’utilizzo della carta di credito da parte di Allegri. Tra il luglio 2018 e l’agosto 2019 avrebbe speso 497.748,91 euro, spalmati su 123 operazioni. «Quattordici utilizzi, per complessivi 356.000 euro, sono riconducibili a operazioni di spesa presso esercenti appartenenti alla categoria merceologica del gambling (gioco d’azzardo, ndr) fisico, in particolare presso il casinò di Monte Carlo e il casinò Perla (Nova Gorica). Tali operazioni sono state effettuate nei primi quindici giorni del mese, talvolta più volte nella medesima giornata, per importi elevati sino a un massimo di 50.000 euro».

Ecco cosa prescrive il codice di giustizia sportiva.

Ricordiamo che dalle relazioni dell’anticiriciclaggio non è in alcun modo possibili stabilire se quelle di Allegri siano scommesse calcistiche, al momento si parla di gioco.

Art. 24
Divieto di scommesse e obbligo di denuncia
1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società
appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse,
direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad
oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della
UEFA.
2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società
appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o
accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a
riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito
della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare
scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle
relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento
federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o
della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità
diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche
congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all’art.
8, comma 1, lettere g), h), i), l).
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5. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o
persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2,
hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di
tale obbligo comporta per i soggetti di cui all’art. 2 la sanzione della inibizione o della
squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00

Allegri si è difeso dalle accuse con un comunicato diffuso ai principali organi di stampa.

Con riferimento alle notizie pubblicate sul mio conto in data odierna, mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e, tanto meno, a qualsiasi operazione violativa della normativa sull’antiriciclaggio

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