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Calciopoli, il Consiglio di Stato conferma la rinuncia della Juve all’ultimo ricorso

La società aveva chiesto la compensazione delle spese legali, ma il Consiglio ha respinto la richiesta. Dovrà pagare le spese legali a Inter e Figc

Calciopoli, il Consiglio di Stato conferma la rinuncia della Juve all’ultimo ricorso

Il Consiglio di Stato ha ufficialmente messo fine ai ricorsi presentati dalla Juventus su Calciopoli, in virtù della rinuncia dell’ultimo ricorso presentata dalla società. Ne dà la notizia “Calcio e Finanza”.

La causa in corso riguardava la richiesta alla Figc di danni per 443 milioni di euro per l’assegnazione dello scudetto 2005/2006 all’Inter. Il percorso giudiziario era iniziato il 7 novembre 2011, con il primo ricorso al Tar della Lazio dopo la decisione del Consiglio Figc di respingere l’esposto presentato dalla Juventus. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile e in parte infondato.

La società aveva deciso quindi di rivolegersi al Consiglio di Stato con un nuovo ricorso. Il 13 ottobre scorso la Juve ha deciso di procedere con un atto di rinuncia, chiedendo anche la compensazione delle spese legali. Si arriva al 24 ottobre, quando va in scena l’udienza in cui viene confermata la rinuncia. Tuttavia, in ballo c’erano ancora le spese legali, per cui la sentenza ufficiale del Consiglio di Stato, è arrivata nei giorni scorsi.

Calciopoli: la sentenza del Consiglio di Stato sulla rinuncia al ricorso

La sentenenza del Consiglio di Stato: “Considerato che con la memoria notificata e depositata il 13 ottobre 2023, sottoscritta anche dal legale rappresentante della Juventus Football Club S.p.A., parte appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo disporsi la compensazione delle spese processuali» e «ritenuto che con tale espressione parte appellante (cioè la Juventus ndr) abbia inteso rinunciare al ricorso in appello” 

Le parti opposte (Inter e Figc) non si sono opposte.

Sul spese legali, il Consiglio di Stato ha “ritenuto che non sono stati prospettati né sono comunque apprezzabili particolari motivi per derogare alla regola generale, enunciata dall’art. 84, comma 2, c.p.a., secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle” 

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia all’appello in epigrafe indicato” e condanna la Juve “al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 5.000,00 a favore di ciascuna delle controparti costituite».

 

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