C’è un giudice a Torre Annunziata. Si chiama Francesco Buonocore, giudice di pace. Condannò la società torinese a risarcire per inadempimento contrattuale “danni patrimoniali e disagi morali” un tifoso del Napoli per quanto accaduto durante Juventus-Napoli del 10 novembre 2013. E oggi in Appello la condanna è stata confermata.
La Juventus dovrà versare all’avvocato Giovanni De Angelis (che si è difeso da sé) 305 euro di danno patrimoniale (costo del biglietto della partita, viaggio in treno e pernottamento a Torino), più mille euro di danno esistenziale, oltre alle spese legali di giudizio in primo e secondo grado. In totale, oltre 3 mila euro.
De Angelis aveva denunciato i cori offensivi contro Napoli ed i napoletani provenienti da vari settori dello Juventus Stadium. Cori che indussero l’avvocato a lasciare lo stadio prima della conclusione della gara, a causa di “una situazione ambientale avvertita come insopportabile”.
Il giudice ha quindi ravvisato per la Juventus una “inadempienza contrattuale per il mancato adempimento dell’ obbligo contrattualmente assunto con la vendita del biglietto di accesso allo stadio di contrastare le turbative al godimento dello spettacolo”. Gli insulti di cui si parla nella sentenza sono i soliti: “Vesuvio, lavali col fuoco” oltre a frasi ingenuotte del tipo “uccidete questi bastardi”.
Nella sentenza, il giudice scrive che «è stata inoltre provata la circostanza che durante il primo tempo della gara, i tifosi della Juventus esponevano uno striscione che inneggiava alla “eruzione del Vesuvio e alla morte del Popolo Napoletano” e che tale striscione rimaneva esposto inizialmente al centro della curva e successivamente esposto sul lato inferiore della detta curva, senza che lo stesso venisse rimosso dagli steward».
Il giudice ha quindi considerato colpevole la società torinese perché «alcuno dei funzionari e dipendenti della “Juventus Fs Spa” addetti alla vigilanza dello stadio si adoperò in qualche modo per evitare o far cessare tali vergognosi comportamenti posti in essere da nutrite frange della tifoseria juventina, omettendo persino di invitare tali tifosi tramite megafono a desistere da tali comportamenti». Omessi interventi che – scrive il giudice – avrebbero «dato chiaro segno di dissenso e di condanna verso tali comportamenti e soprattutto avrebbe dimostrato la diligenza prescritta dall’art 1176 c.c.».