ilNapolista

Lazio, il giudice sportivo chiude la curva per un turno ma pena sospesa per un anno

Per cori razzisti durante il derby. “Se i cori si ripeteranno, la sospensione sarà revocata”

Lazio, il giudice sportivo chiude la curva per un turno ma pena sospesa per un anno
Db Napoli 03/03/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Nel comunicato pubblicato dalla Lega Serie A nel quale vengono chiarite le decisioni del giudice sportivo circa le squalifiche e le sanzioni, si parla anche della Lazio. Il giudice sportivo della Serie A aveva infatti richiesto un supplemento d’indagine per i fatti relativi al derby di Roma dello scorso 19 marzo.

Oggi il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha sanzionato il club biancoceleste con la chiusura della Curva Nord per un turno. Il giudice ha però sospeso la pena per un anno, vista la collaborazione della stessa società nell’identificazione dei responsabili.

Di seguito il comunicato della Lega Serie A:

Considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma;

considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, “la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)” intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28, comma 4, Cgs, ai fini della punibilità degli stessi;

considerata, in particolare, l’obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percezione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e
4, C.G.S.;

ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all’art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell’ordine nell’attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, Cgs con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione“.

ilnapolista © riproduzione riservata