Il Tribunale dà torto al Napoli e ragione all’abbonato: «La clausola dell’articolo 3 è nulla»
Dichiarata nulla la clausola dell'articolo 3, quella che invalida l'abbonamento per una causa pregressa. Ci vorrà un altro ricorso per rientrare in possesso dell'abbonamento

Photo Matteo Ciambelli
La 12esima sezione
La 12esima sezione del Tribunale, presieduta da Scotto di Carlo, ha dato ragione all’assistito dell’avvocato Erich Grimaldi. L’articolo 3 è stato considerato vessatorio da parte del Tribunale e quindi nullo.
La tutela del consumatore
La vendita da parte di una società calcistica di un abbonamento per accedere allo stadio onde assistere alle partite di campionato, rientra nella disciplina della tutela del consumatore (così, in particolare, è stato ritenuto anche dal Garante della concorrenza e del mercato, proprio in relazione alla vendita di abbonamenti da parte della Società Sportiva Calcio Napoli, nella decisione dall’autorità predetta adottata in data 16/04/2012, n. 23506). Il Tribunale napoletano ha evidenziato come, ai sensi dell’art.33 del codice del consumo (D. Lgs. 206/05), si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed, in particolare, ai sensi del comma secondo lettera b) della stessa norma, si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore.