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Il Tar del Lazio annulla la nomina di Giulierini al Mann

Irregolarità nella procedura concorsuale. È l’unico in Campania, cinque in Italia. Il provvedimento riguarda soltanto uno straniero

Il Tar del Lazio annulla la nomina di Giulierini al Mann
Il direttore del Mann Paolo Giulierini

Cinque i direttori colpiti, uno solo in Campania

Il Tar del Lazio ha annullato la nomina di Paolo Giulierini alla direzione del Mann il Museo archeologico nazionale di Napoli. Il Tar ha accolto il ricorso presentato da Francesco Sirano neodirettore del Parco archeologico di Ercolano. Giulierini è l’unico campano dei cinque direttori la cui nomina del ministero dei Beni culturali (ministro Franceschini) è stata annullata dalla sentenza del Tar. L’essere stranieri non c’entra. Oltre a quella di Giulierini, sono state annullate le nomine di Carmelo Malacrino al Museo Nazionale della Magna Grecia; Eva Degli Innocenti al Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Peter Assmann al Palazzo ducale di Mantova; e Martina Bagnoli alla Galleria Estense di Modena. I ricorsi sono stati accolti per irregolarità nella procedura concorsuale.

Paolo Giulierini si è reso protagonista di una autentica rinascita del Mann che in due anni è diventato un unto di riferimento culturale della città di Napoli e non solo. Giulierini ha portato avanti un processo anche di contaminazione molto interessante e innovativo. L’annullamento della sua nomina è una grave perdita per Napoli.

Zuchtriegel, ricorso annullato per difetto di notifica

La nomina di Gabriel Zuchtriegel alla direzione del Parco Archeologico di Paestum non è stata annullata per difetto di notifica.

Va subito rilevata d’ufficio – trattandosi di questione sottoposta anche all’attenzione delle parti in udienza pubblica ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., e per la quale le parti medesime non hanno chiesto la concessione di termini a difesa – la nullità della notificazione a mezzo posta del (solo) ricorso introduttivo nei confronti del controinteressato Zuchtriegel, effettuata direttamente dal difensore del ricorrente.
Infatti la relativa cartolina reca la spunta della casella relativa all’irreperibilità del destinatario (cui si sovrappone peraltro una barra diagonale di cancellazione), e la sottoscrizione dell’addetto al recapito.
Non vi è traccia dell’avvenuta effettuazione delle formalità di cui all’art. 8, comma 2 della L. n. 890/1982; e neppure sono stati seguiti – data la modalità di notificazione prescelta – i procedimenti di cui agli artt. 140/143 c.p.c..
Il ricorso introduttivo è quindi inammissibile nei confronti del dott. Zuchtriegel; e a tale conclusione non osta il perfezionamento, nei confronti dello stesso, della notifica dei motivi aggiunti, dal momento che questi non riproducono né formalmente né sostanzialmente i motivi del ricorso originario.

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